Con Risoluzione 11 gennaio 2007, n. 2, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una interpretazione in merito al disposto di cui all’art. 19, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, in base al quale “La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva“.
In particolare, una DRE aveva sollevato un dubbio in merito al verbale di irreperibilità del debitore redatto dall’ufficiale della riscossione che si era presenta al domicilio di questi per eseguire il pignoramento. Tale atto fa parte della procedura esecutiva e quindi, a seguito della sua redazione al contribuente debitore, può essere riconosciuto il beneficio della rateizzazione del pagamento?
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la ratio della norma citata è quella di evitare che le richieste di rateizzazione del contribuente siano “meramente dilatorie” e per questo il legislatore ha individuato un momento, coincidente con l’inizio della procedura esecutiva oltre il quale egli non può più fruire di questo beneficio. Tuttavia la stessa Amministrazione finanziaria deve valutare se il debitore intende realmente assolvere al suo obbligo anche tramite dilazione al fine di recuperare le somme iscritte a ruolo. Nel caso di specie, inoltre, il verbale di irreperibilità “costituisce esclusivamente l’atto processuale che attesta l’impossibilità di procedere al pignoramento“; pertanto a seguito della sua redazione, la procedura esecutiva non può avere inizio ed è ancora ammesso il pagamento rateizzato.
Fonte: www.seac.it
Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale