Con Sentenza 4 giugno 2007, n. 69, la CTP di Pisa si è pronunciata in merito alla legittimità degli accertamenti bancari in relazione alla possibilità, per l’Amministrazione finanziaria, di imputare le somme derivanti da movimentazioni bancarie non giustificate, ad attività diverse da quella svolta in via principale dal contribuente.
La Commissione osserva come la legge, nell’ambito delle indagini bancarie preveda una presunzione relativa che determina l’inversione dell’onere della prova; il contribuente deve, cioè, fornire la prove atte a giustificare le somme che transitano sui propri conti bancari. Tuttavia, tale previsione riguarda solamente l’attività principale del contribuente.
Per poter imputare le somme non giustificate quali compensi derivanti da altre attività svolte dal contribuente, invece, non opera il meccanismo dell’inversione dell’onere della prova, la quale deve essere fornita direttamente dall’Amministrazione finanziaria.
Fonte: www.seac.it
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