NULL
Altre Novità
7 Settembre 2007

Operazioni bancarie non giustificate solo in riferimento all’attività principale

Scarica il pdf

Con Sentenza 4 giugno 2007, n. 69, la CTP di Pisa si è pronunciata in merito alla legittimità degli accertamenti bancari in relazione alla possibilità, per l’Amministrazione finanziaria, di imputare le somme derivanti da movimentazioni bancarie non giustificate, ad attività diverse da quella svolta in via principale dal contribuente.

La Commissione osserva come la legge, nell’ambito delle indagini bancarie preveda una presunzione relativa che determina l’inversione dell’onere della prova; il contribuente deve, cioè, fornire la prove atte a giustificare le somme che transitano sui propri conti bancari. Tuttavia, tale previsione riguarda solamente l’attività principale del contribuente.

Per poter imputare le somme non giustificate quali compensi derivanti da altre attività svolte dal contribuente, invece, non opera il meccanismo dell’inversione dell’onere della prova, la quale deve essere fornita direttamente dall’Amministrazione finanziaria.

Fonte:  www.seac.it

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
25 Settembre 2026
Società tra professionisti, utili ripartibili a consuntivo

Le Società tra professionisti (Stp) e le Società tra avvocati (Sta) costituite nella...

25 Settembre 2026
Comunicazioni sul visto di conformità: online il servizio Vi.diCo.Web

L’Agenzia delle entrate introduce un nuovo strumento digitale dedicato ai...

25 Settembre 2026
Pensione pubblica svizzera, la doppia cittadinanza non cambia la tassazione

La doppia cittadinanza italiana e svizzera non modifica il regime fiscale previsto per...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto