Con Risoluzione 9 luglio 2007, n. 161, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto. In riferimento ai diversi quesiti proposti dall’istante, l’Agenzia delle Entrate ha fornito, in particolare, le seguenti precisazioni:
- adempimenti preliminari all’attivazione del servizio: la comunicazione di cui all’art. 7, comma 1, D.M. 24 gennaio 2004 deve essere effettuata “in via preventiva anteriormente al primo avvio della procedura di conservazione“;
- documenti oggetto di conservazione: l’Agenzia si occupa, in particolare, della conservazione delle note spese dei dipendenti e della scheda carburante, precisando cosa debba intendersi per “documento originale non unico“;
- tempistica della conservazione: per le fatture elettroniche il termine di 15 giorni decorre dalla data di trasmissione in via telematica, mentre per quelle analogiche dal momento della consegna o della spedizione;
- accessi, ispezioni, verifiche: il soggetto che affida la conservazione dei documenti contabili a soggetti terzi rimane responsabile di eventuali loro inadempienze, a meno che essi non si rendano responsabili per concorso personale nell’illecito.
Fonte: www.seac.it
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