Con il “Decreto Anti-crisi” è stato modificato il regime sanzionatorio per contrastare le compensazioni indebite.
L’art. 27, comma 18, D.L. n. 185/2008, prevede infatti, che: “L’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi“.
Si riportano, in sintesi, le sanzioni applicabili:
- sanzione pari al 30%, per le violazioni commesse fino al 28/11/2008;
- sanzione pari al 30%, per le violazioni commesse dal 29/11/2008 se il credito utilizzato nel modello F24 esiste ma non è compensabile (ad esempio, superamento del limite massimo annuo ammesso in compensazione);
- sanzione dal 100% al 200%, per le violazioni commesse dal 29/11/2008 se il credito è inesistente.
Si ricorda, inoltre, che con la Risoluzione 27 novembre 2008, n. 452, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alle modalità di regolarizzazione delle compensazioni di crediti in misura superiore al limite massimo consentito (euro 516.456,90).
Fonte: www.seac.it
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