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29 Ottobre 2010

Nuova Circolare dell’Agenzia delle Entrate riguardo all’obbligo di comunicazione da parte dei soggetti passivi IVA delle operazioni con operatori dei Paesi black list. Non si applicano le sanzioni in caso di violazioni nella compilazione dei modelli di co

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Con la Circolare n. 54 del 28 ottobre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ad eventuali violazioni commesse in sede di prima applicazione dell’adempimento (introdotto dall’art. 1 del Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73) della comunicazione all’Agenzia medesima da parte dei soggetti passivi IVA dei dati relativi alle operazioni poste in essere nei confronti di operatori economici con sede nei Paesi black list.

Chiarimenti riguardo alle modalità di attuazione di tale obbligo erano state già fornite dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 53 del 21 ottobre 2010.  

Con la Circolare del 28 ottobre è stato precisato che, data la sussistenza di “obiettive condizioni di incertezza” (previste dall’art. 10, comma 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212), originate dal carattere di novità dell’adempimento in questione, l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, non applicherà sanzioni in caso di eventuali violazioni nella compilazione dei modelli di comunicazione relativi al trimestre luglio/settembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità trimestrale, e relativi ai mesi da luglio a novembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità mensile.

E’ comunque necessario che i contribuenti che abbiano commesso errori provvedano a trasmettere i modelli di comunicazione integrativa, finalizzati appunto a sanare le violazioni commesse, entro il 31 gennaio 2011.   

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