Con Sentenza n. 67/36/08, la Commissione Tributaria regione Lazio ha disposto che, in caso di dichiarazione dei redditi congiunta presentata da due coniugi, la cartella di pagamento d’imposta sul reddito deve essere notificata al dichiarante. Ne deriva l’illegittimità della cartella notificata al solo coniuge dichiarante.
La CTR Lazio, nel richiamare l’ordinanza n.128/2000 con cui la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito alla legittimità costituzionale dell’articolo 17, Legge n. 114/1977, ha ribadito, per altro, che i coniugi, entrambi sottoscrittori della dichiarazione, sono responsabili in solido del pagamento dell’imposta, sopratasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del dichiarante.
Fonte: www.seac.it
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale