Con Sentenza 4 maggio 2009, n. 10177, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alle corrette modalità di applicazione delle norme tributarie che regolano la notifica degli atti di accertamento al contribuente.
Secondo i giudici, nell’ipotesi di temporanea impossibilità a ricevere l’atto presso la sede dell’azienda (ad esempio, perché la sede legale è vuota), non è sufficiente l’affissione dell’avviso in Comune e presso l’Albo pretorio, con successiva notifica presso il domicilio del contribuente.
Affinché la procedura di notifica si possa ritenere corretta, il messo notificatore, infatti, è tenuto anche all’affissione dell’atto sulla porta di entrata dell’azienda.
Fonte: www.seac.it
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale