Con Decisione n. 33/03/2010, la Commissione tributaria centrale di Bari ha precisato che, qualora il Fisco intenda invocare la solidarietà dell’amministratore di una società, è necessario notificare uno speciale atto di contestazione.
In proposito, è stato infatti chiarito che non è sufficiente notificare un semplice avviso di mora all’amministratore, dal momento che l’atto deve contenere le pretese tributarie, già indicate nell’avviso di accertamento originario.
Fonte: www.seac.it
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