Con Sentenza 5 agosto 2008, n. 22459, la Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso del fisco, ha stabilito che nel caso siano accertate, nel corso del quinquennio, tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, è applicabile la sanzione della sospensione dell’attività, così come prevista dell’articolo 12, D.Lgs. n. 471/1997.
La Sezione tributaria ha, infatti, precisato che l’applicazione di tale “..sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio ovvero dell’esercizio dell’attività..” non è impedita dalla adesione del contribuente alla definizione agevolata di cui all’articolo 16, D.Lgs. n. 472/1997.
Fonte: www.seac.it
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