Con Risoluzione 16 giugno 2008, n. 244, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all’applicabilità delle agevolazioni relative all’imposta di registro ipotecaria e catastale (articolo 4, Legge n. 346/76 e articolo 9, comma 2, DPR n. 601/73) alle sentenze dichiarative dell’usucapione di fondi rustici.
L’Amministrazione finanziaria, confermando quanto già sostenuto nella Risoluzione 2 agosto 2007, n. 201, precisa che le suddette agevolazioni si applicano esclusivamente all’usucapione per possesso ultraquinquennale che determina la regolarizzazione di acquisti immobiliari effettuati in buona fede da chi non è proprietario.
Pertanto, l’acquisto per usucapione di terreni agricoli in territori montani in virtù del possesso continuato per quindici anni è invece assoggettato a tassazione ordinaria come qualsiasi altro trasferimento di terreni agricoli.
Fonte: www.seac.it
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