Con Sentenza 15 luglio 2008, n. 19367, la Corte di Cassazione ha stabilito che il diritto al risarcimento del danno per irragionevole durata del processo, previsto dall’articolo 2, Legge n. 89/2001 (Legge Pinto), non è applicabile in materia tributaria.
I giudici hanno evidenziato che la Corte di Strasburgo, (la Convenzione di Strasburgo costituisce il presupposto della legge interna), ha limitato più volte l’operatività di tali diritti, affermando la non applicabilità ai giudizi tributari del risarcimento per irragionevole durata dei processi.
La Corte di Cassazione ha sottolineato che il risarcimento del danno è riferito alle sole controversie civili e penali derivanti dai contenzioni fiscali e non ai giudizi aventi ad oggetto la corretta determinazione del tributo.
Fonte: www.seac.it
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