NULL
Altre Novità
19 Luglio 2008

Nessun accertamento per le compravendite immobiliari antecedenti il 12 luglio 2006

Scarica il pdf

Con Risoluzione 7 luglio 2008, n. 285, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello in merito all’applicazione dell’articolo 52, comma 4, TUR (limite per la rettifica d’ufficio), ha chiarito che gli atti di compravendita immobiliare:

  • stipulati nel periodo compreso tra il 1º gennaio e l’11 agosto 2006
  • per i quali la base imponibile non sia determinata con il sistema del “prezzo/valore”

non possono essere sottoposti a verifica se il valore dichiarato nell’atto non è inferiore a quello cosiddetto “automatico” derivato dall’applicazione dei moltiplicatori alla rendita catastale.

Dal 12 agosto 2006, invece, per effetto delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2006, spetta all’acquirente optare per tale modalità di determinazione del valore imponibile. In assenza dell’opzione il limite preclusivo dell’attività accertatrice dell’ufficio viene meno.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
24 Marzo 2023
Art Bonus: no se il contributo non è spontaneo.

L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito in merito all'applicazione del...

16 Marzo 2023
Legge di bilancio 2023, novità sul reverse charge

Legge di bilancio 2023, novità sul reverse charge: cos’è. Il reverse charge...

10 Marzo 2023
Decreto Milleproroghe 2023 diventa legge: novità per definizioni agevolate e stralcio delle cartelle.

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2023 la Legge di conversione del...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto