NULL
Altre Novità
19 Luglio 2008

Nessun accertamento per le compravendite immobiliari antecedenti il 12 luglio 2006

Scarica il pdf

Con Risoluzione 7 luglio 2008, n. 285, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello in merito all’applicazione dell’articolo 52, comma 4, TUR (limite per la rettifica d’ufficio), ha chiarito che gli atti di compravendita immobiliare:

  • stipulati nel periodo compreso tra il 1º gennaio e l’11 agosto 2006
  • per i quali la base imponibile non sia determinata con il sistema del “prezzo/valore”

non possono essere sottoposti a verifica se il valore dichiarato nell’atto non è inferiore a quello cosiddetto “automatico” derivato dall’applicazione dei moltiplicatori alla rendita catastale.

Dal 12 agosto 2006, invece, per effetto delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2006, spetta all’acquirente optare per tale modalità di determinazione del valore imponibile. In assenza dell’opzione il limite preclusivo dell’attività accertatrice dell’ufficio viene meno.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
8 Novembre 2024
Sono un lavoratore dipendente posso aprire Partita IVA?

Uno dei dubbi può ricorrenti è il seguente: “Si può esercitare in modo...

8 Novembre 2024
Supporto Formazione e Lavoro (SFL)

Il Supporto Formazione e Lavoro (SFL) è una misura di aiuto, messa a disposizione,...

8 Novembre 2024
Cessioni di energia e reverse charge

Il meccanismo di inversione contabile dell'IVA, noto anche come "reverse charge", per le...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto