Con Risoluzione 7 luglio 2008, n. 285, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello in merito all’applicazione dell’articolo 52, comma 4, TUR (limite per la rettifica d’ufficio), ha chiarito che gli atti di compravendita immobiliare:
- stipulati nel periodo compreso tra il 1º gennaio e l’11 agosto 2006
- per i quali la base imponibile non sia determinata con il sistema del “prezzo/valore”
non possono essere sottoposti a verifica se il valore dichiarato nell’atto non è inferiore a quello cosiddetto “automatico” derivato dall’applicazione dei moltiplicatori alla rendita catastale.
Dal 12 agosto 2006, invece, per effetto delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2006, spetta all’acquirente optare per tale modalità di determinazione del valore imponibile. In assenza dell’opzione il limite preclusivo dell’attività accertatrice dell’ufficio viene meno.
Fonte: www.seac.it
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