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5 Novembre 2010

Negli atti di accertamento e riscossione non è sempre necessaria la firma autografa del responsabile

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Con Provvedimento del 2 novembre 2010, pubblicato in data 3 novembre 2010, l’Agenzia delle Entrate, in attuazione di quanto disposto dall’art. 15, comma 7, del Decreto Legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, ha individuato gli atti di liquidazione, accertamento e riscossione prodotti da sistemi informativi automatizzati in cui può essere sostituita la firma autografa del responsabile dell’adozione degli atti con l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto medesimo.

Si tratta degli:

– atti di accertamento di violazione ed irrogazione di sanzioni in materia di tasse automobilistiche, gestite dall’Agenzia delle Entrate, dovute dai soggetti residenti nelle regioni del Friuli Venezia Giulia, della Sardegna e della Sicilia, e residenti nella regione della Valle d’Aosta per le somme dovute fino al 2009 (a partire dal 1º gennaio 2010, è, infatti, la regione della Valle d’Aosta a provvedere direttamente alla riscossione delle tasse automobilistiche); 
– atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni in materia di tassa di concessione governativa sulle licenze per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazione, dovuta a partire dal 2008;    
– avvisi di accertamento parziale;
– atti di contestazione e provvedimenti di irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie;
– atti di recupero motivati per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte;
– avvisi di liquidazione emessi in caso di decadenza dalle agevolazioni in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni.

  

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