NULL
Altre Novità
1 Gennaio 1970

Necessario impugnare l’atto per ottenere il rimborso

Scarica il pdf

Con Sentenza 13 novembre 2006, n. 24181, la Corte di Cassazione ha affermato il principio in base al quale il diritto al rimborso è subordinato alla tempestiva impugnazione dell’avviso di liquidazione da parte del contribuente.

Nel caso di specie, un soggetto aveva inizialmente pagato gli interessi su un’imposta condonata contenuti nell’avviso di liquidazione, chiedendone successivamente il rimborso.

Secondo la Corte, per avere diritto al rimborso, non deve sussistere né un atto impositivo, né un’eventuale pendenza giudiziaria sullo stesso. La mancata impugnazione dell’avviso di liquidazione nei termini di decadenza, rende definitiva la pretesa dell’Amministrazione finanziaria, precludendo, quindi, al contribuente il diritto a chiedere il rimborso delle somme indicate nell’atto.

Fonte:  www.seac.it
Articolo pubblicato in data 18.11.2006

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
22 Marzo 2024
Codici imposta straordinaria profitti extra banche

I profitti extra delle banche saranno soggetti a una tassa straordinaria, la cui...

22 Marzo 2024
Il contributo energia elettrica e l’emergere di entrate aggiuntive

Il computo per determinare la base tassabile, su cui si basa l'obbligatorietà del...

22 Marzo 2024
Rimborsi impropri al Superbonus: nuovi codici per la regolarizzazione

All'interno della risoluzione n. 9/E emessa oggi, 29 gennaio 2024, l'Agenzia delle...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto