NULL
Altre Novità
1 Gennaio 1970

Necessario impugnare l’atto per ottenere il rimborso

Scarica il pdf

Con Sentenza 13 novembre 2006, n. 24181, la Corte di Cassazione ha affermato il principio in base al quale il diritto al rimborso è subordinato alla tempestiva impugnazione dell’avviso di liquidazione da parte del contribuente.

Nel caso di specie, un soggetto aveva inizialmente pagato gli interessi su un’imposta condonata contenuti nell’avviso di liquidazione, chiedendone successivamente il rimborso.

Secondo la Corte, per avere diritto al rimborso, non deve sussistere né un atto impositivo, né un’eventuale pendenza giudiziaria sullo stesso. La mancata impugnazione dell’avviso di liquidazione nei termini di decadenza, rende definitiva la pretesa dell’Amministrazione finanziaria, precludendo, quindi, al contribuente il diritto a chiedere il rimborso delle somme indicate nell’atto.

Fonte:  www.seac.it
Articolo pubblicato in data 18.11.2006

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
31 Luglio 2026
Guida al Ravvedimento Operoso: come regolarizzare i principali adempimenti fiscali 2026

Guida al ravvedimento operoso 2026: scopri come regolarizzare i principali adempimenti...

31 Luglio 2026
Bonus e stock option: come funziona l’esenzione dall’addizionale del 10%

Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore una nuova agevolazione fiscale dedicata ai bonus e...

31 Luglio 2026
Global Minimum Tax: arrivano i codici tributo per il ravvedimento operoso

L'Agenzia delle Entrate ha completato il quadro operativo della Global Minimum Tax con...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto