NULL
Altre Novità
1 Gennaio 1970

Necessario impugnare l’atto per ottenere il rimborso

Scarica il pdf

Con Sentenza 13 novembre 2006, n. 24181, la Corte di Cassazione ha affermato il principio in base al quale il diritto al rimborso è subordinato alla tempestiva impugnazione dell’avviso di liquidazione da parte del contribuente.

Nel caso di specie, un soggetto aveva inizialmente pagato gli interessi su un’imposta condonata contenuti nell’avviso di liquidazione, chiedendone successivamente il rimborso.

Secondo la Corte, per avere diritto al rimborso, non deve sussistere né un atto impositivo, né un’eventuale pendenza giudiziaria sullo stesso. La mancata impugnazione dell’avviso di liquidazione nei termini di decadenza, rende definitiva la pretesa dell’Amministrazione finanziaria, precludendo, quindi, al contribuente il diritto a chiedere il rimborso delle somme indicate nell’atto.

Fonte:  www.seac.it
Articolo pubblicato in data 18.11.2006

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
31 Ottobre 2025
Partita IVA per Architetti: costi, contributi previdenziali e tasse

Ecco una guida utile per comprendere come aprire Partita IVA per Architetti, quali...

31 Ottobre 2025
Certificazioni Uniche 2025: le nuove regole per la richiesta massiva dei dati

Novità introdotte dal provvedimento del 20 ottobre 2025 In data 20 ottobre 2025, con...

31 Ottobre 2025
Anc: sanzioni tributarie e responsabilità del professionista, auspicato un intervento del governo volto a fare chiarezza

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell'Associazione Nazionale...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto