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1 Gennaio 1970

Necessario impugnare l’atto per ottenere il rimborso

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Con Sentenza 13 novembre 2006, n. 24181, la Corte di Cassazione ha affermato il principio in base al quale il diritto al rimborso è subordinato alla tempestiva impugnazione dell’avviso di liquidazione da parte del contribuente.

Nel caso di specie, un soggetto aveva inizialmente pagato gli interessi su un’imposta condonata contenuti nell’avviso di liquidazione, chiedendone successivamente il rimborso.

Secondo la Corte, per avere diritto al rimborso, non deve sussistere né un atto impositivo, né un’eventuale pendenza giudiziaria sullo stesso. La mancata impugnazione dell’avviso di liquidazione nei termini di decadenza, rende definitiva la pretesa dell’Amministrazione finanziaria, precludendo, quindi, al contribuente il diritto a chiedere il rimborso delle somme indicate nell’atto.

Fonte:  www.seac.it
Articolo pubblicato in data 18.11.2006

 

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