Con Circolare 1º dicembre 2009, n. 51, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta al fine di chiarire alcuni dubbi in merito all’obbligo, alla modalità di compilazione, e alla presentazione del modello EAS.
Tra i principali chiarimenti forniti dalla suddetta Circolare si evidenzia quanto segue:
- ai fini dell’esonero dalla presentazione del modello non è sufficiente il requisito del mancato interesse economico;
- gli enti associativi che svolgono attività commerciali solo marginalmente, sono esclusi dall’obbligo di trasmissione del Mod. Eas, esclusivamente se trattasi di Onlus di diritto;
- sono esonerati dalla presentazione del modello gli istituti di patronato che non godono del regime di favore accordato agli enti di tipo associativo;
- le associazioni combattentistiche e d’arma, nonché le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni, possono presentare il modello in versione semplificata.
Fonte: www.seac.it
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