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1 Gennaio 1970

Mediazione tributaria: tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla nuova procedura obbligatoria per alcune controversie.

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Nella Circolare n. 9 del 19 marzo 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito tutta una serie di chiarimenti in merito alla nuova disciplina, introdotta dal Decreto Legge n. 98 del 2011, in materia di mediazione nelle controversie tributarie di valore non superiore ai 20.000 Euro.

La mediazione in questione si presenta come una procedura diversa da quella introdotta dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 per le controversie civili e commerciali.

In alcune controversie tributarie, individuate dal legislatore sulla base della tipologia dell’atto impugnato, della parte resistente dell’eventuale giudizio e del valore, diviene obbligatorio, per chi intende proporre ricorso, esperire preventivamente la procedura della mediazione.

In particolare, la fase della mediazione sarà obbligatoria in caso di impugnazione di uno degli atti individuati dall’articolo 19 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, emesso dall’Agenzia delle Entrate, e nel caso in cui il valore della controversia non sia superiore ai ventimila Euro. Gli atti in questione sono:
– l’avviso di accertamento,
– l’avviso di liquidazione,
– il provvedimento che irroga sanzioni,
– il ruolo,
– il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti,
– il diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari,
– ogni altro atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità dinanzi alle Commissioni Tributarie.

Non sarà necessario esperire la mediazione, invece, nel caso in cui si voglia impugnare uno degli atti previsti dall’articolo 19 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, ma non emesso dall’Agenzia delle Entrate. La mediazione, quindi, è esclusa per i seguenti atti:
– cartella di pagamento,
– iscrizione di ipoteca sugli immobili,
– fermo di beni mobili registrati,
– atti relativi alle operazioni catastali.

Sono state espressamente escluse dall’ambito di applicazione della mediazione tributaria le controversie riguardanti il recupero degli aiuti di Stato illegittimi.

Alcune precisazioni sono state esposte dall’Agenzia delle Entrate riguardo alle controversie relative agli atti emessi dall’Agente della riscossione, come la cartella di pagamento. Si possono verificare diverse ipotesi:
– il contribuente intende impugnare l’atto sollevando questioni che riguardano esclusivamente vizi propri dell’atto medesimo (per esempio, relativi alla regolarità della notifica). In questo caso, la controversia non rientra nell’ambito di applicazione della mediazione;
– il contribuente impugna l’atto sollevando dei vizi che sono riconducibili esclusivamente all’attività dell’Agenzia delle Entrate. Se il valore della controversia non è superiore ai ventimila Euro, deve essere esperita preventivamente la mediazione;
– il contribuente impugna l’atto sollevando delle eccezioni che riguardano sia l’attività dell’Agenzia delle Entrate, sia l’attività dell’Agente della riscossione. In questo caso, si possono verificare tre diverse ipotesi: 1) Il contribuente può notificare il ricorso soltanto all’Agente della riscossione. In questo caso, l’Agente della riscossione dovrà chiamare in giudizio l’Agenzia delle Entrate, la quale eccepirà, limitatamente alle contestazioni del contribuente relative alla propria attività, l’inammissibilità del ricorso a causa della mancata presentazione dell’istanza di mediazione. In subordine, l’Agenzia si difenderà nel merito e l’Agente della riscossione svolgerà la propria difesa limitatamente ai vizi dell’atto (per i quali non è previsto l’obbligo della mediazione). 2) Il contribuente può avviare la mediazione con l’Agenzia delle Entrate, senza notificare il ricorso all’Agente della riscossione. 3) Il contribuente può notificare il ricorso all’Agente della riscossione e contestualmente avviare la mediazione con l’Agenzia delle Entrate.

Riguardo al valore della controversia, questo deve essere determinato sulla base dell’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. Se, invece, le controversie riguardano degli atti di irrogazione delle sanzioni, il valore sarà stabilito guardando alla somma di queste sanzioni.

In caso di impugnazione di un atto che si riferisca a più tributi, il valore della controversia è determinato con riferimento al totale delle imposte oggetto di contestazione. Se, invece, l’impugnazione riguarda più atti, il valore deve essere determinato con riguardo a ciascun atto impugnato e, per gli atti di valore non superiore ai ventimila Euro, sarà necessario esperire preventivamente la mediazione. Nel caso, ancora, in cui il contribuente intenda richiedere il rimborso di un tributo con riguardo a più periodi d’imposta, il valore della controversia sarà dato dall’importo richiesto a rimborso in ogni singolo periodo d’imposta e la mediazione dovrà essere esperita soltanto per quei periodi d’imposta nei quali la relativa somma chiesta a rimborso non supera i ventimila Euro.

Non rientrano nell’ambito di applicazione della mediazione tributaria le controversie di valore indeterminabile, come quelle riguardanti esclusivamente la spettanza di un’agevolazione.

Importante è anche l’individuazione del momento a partire del quale si applica la nuova disciplina della mediazione tributaria. Il nuovo istituto riguarderà gli atti che siano stati notificati a decorrere dal 1° aprile 2012, ossia gli atti ricevuti dal contribuente a partire da quella data.

Con riferimento specifico all’impugnazione da parte del contribuente del rifiuto tacito opposto dall’Amministrazione finanziaria riguardo all’istanza di restituzione di tributi, l’Agenzia ha precisato che la mediazione si applicherà alle ipotesi di rifiuto tacito per le quali, alla data del 1° aprile 2012, non siano decorsi i novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso. Se il termine in questione è già decorso, la mediazione non trova applicazione.

Legittimato a presentare l’istanza di mediazione sarà colui che ha la legittimazione attiva nel giudizio tributario.

L’istanza di mediazione deve essere formulata dal contribuente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e deve essere motivata sulla base degli stessi elementi di fatto e di diritto che sono alla base dei motivi di impugnazione da proporre nel ricorso. I motivi esposti nell’istanza, quindi, devono coincidere integralmente con i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità, ed il ricorso presentato alla Commissione Tributaria Provinciale deve essere conforme a quello trasmesso all’Agenzia delle Entrate con l’istanza di mediazione, a pena di inammissibilità.

La differenza rispetto al contenuto del ricorso è rappresentata dal fatto che nell’istanza di mediazione può essere formulata una proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa.

Ulteriore precisazione riguardo all’istanza di mediazione. Al momento della presentazione dell’istanza, non è dovuto il contributo unificato. Soltanto qualora la mediazione non abbia un esito positivo ed il contribuente decida di depositare il ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, sarà dovuto il contributo unificato. L’istanza, inoltre, non è neanche soggetta all’imposta di bollo.

All’istanza di mediazione dovrà essere allegata copia dell’atto impugnato e copia di tutti i documenti che, nel caso si proceda poi al giudizio vero e proprio, il contribuente intenda allegare al ricorso.

La notifica dell’istanza può essere effettuata, nei confronti dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha emanato l’atto impugnato, secondo una delle seguenti modalità:
– a mezzo di ufficiale giudiziario,
– mediante consegna diretta all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate,
– a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell’istanza in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento.

L’istanza deve essere notificata entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto che si intende impugnare. Nel caso di rifiuto tacito di una domanda di rimborso, l’istanza di mediazione deve essere presentata dopo il novantesimo giorno dalla presentazione della domanda di rimborso e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.

Interessante, inoltre, evidenziare che la disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (1° agosto – 15 settembre) trova applicazione al termine di proposizione dell’istanza di mediazione, ma non trova applicazione nella fase di mediazione vera e propria.

Gli effetti della presentazione dell’istanza di mediazione sono, al pari di quelli del ricorso giurisdizionale sia sostanziali, sia processuali. L’istanza di mediazione ha, in primo luogo, l’effetto sostanziale di interrompere il decorso del termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto dell’Agenzia delle Entrate. La costituzione in giudizio si ha, invece, con l’eventuale deposito presso la Commissione Tributaria Provinciale del ricorso che costituisce parte integrante dell’istanza.

Il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio deve essere calcolato dal giorno successivo a:
– quello di compimento dei novanta giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui non sia stato notificato il provvedimento di accoglimento dell’istanza medesima e non sia stato formalizzato l’accordo di mediazione;
– a quello della comunicazione del provvedimento con il quale l’Ufficio respinge l’istanza, prima che siano decorsi i novanta giorni;
– a quello della comunicazione del provvedimento con il quale l’Ufficio accoglie parzialmente l’istanza, prima che siano decorsi i novanta giorni.

Anche nel procedimento di mediazione, il contribuente può richiedere la sospensione degli effetti dell’atto impugnato. In caso di concessione della sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, all’eventuale esito negativo della mediazione, consegue l’iscrizione a ruolo o l’affidamento del carico all’Agente della riscossione e l’immediata revoca della sospensione precedentemente concessa.

Successivamente alla presentazione dell’istanza di mediazione, l’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria deve esaminare se sussistono i presupposti ed i requisiti previsti dalla normativa per la presentazione dell’istanza medesima (pronunciandosi eventualmente per l’inammissibilità dell’istanza) e verificare i motivi in base ai quali il contribuente contesta l’atto impugnato. Se non vi sono i presupposti per l’annullamento dell’atto, l’Ufficio valuta la proposta eventualmente presentata dal contribuente o, qualora non vi sia stata una proposta di mediazione da parte del contribuente, valuta esso stesso la possibilità di giungere ad un accordo di mediazione e formula, eventualmente dopo aver invitato il contribuente al contraddittorio, una proposta motivata di mediazione, completa della rideterminazione della pretesa. Se, poi, non vi sono i presupposti per un accordo di mediazione con rideterminazione della pretesa, l’Ufficio formula una proposta di mediazione che consenta al contribuente di accettare l’intero importo del tributo oggetto di accertamento, beneficiando della riduzione delle sanzioni. Qualora non si verifichi nessuna di queste ipotesi, l’Ufficio provvede a rigettare l’istanza di mediazione.

Gli uffici competenti a trattare le istanze di mediazione sono gli Uffici legali delle Direzioni provinciali e regionali e del Centro operativo di Pescara. L’istanza va comunque presentata alla Direzione provinciale o regionale che ha emanato l’atto che si intende impugnare.

Riguardo ancora alla trattazione dell’istanza di mediazione, qualora l’Ufficio ritenga che le motivazioni esposte dal contribuente giustifichino l’annullamento dell’atto, verrà emanato e portato a conoscenza del contribuente il provvedimento di accoglimento dell’istanza di mediazione. Un provvedimento di accoglimento dell’istanza di mediazione verrà emanato anche qualora l’Ufficio ritenga che sussistano i presupposti del rimborso richiesto dal contribuente.

L’accoglimento dell’istanza farà venir meno l’interesse ad agire in giudizio e renderà inammissibile l’eventuale ricorso giurisdizionale.

L’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria, qualora sia stata accertata l’ammissibilità dell’istanza di mediazione e sia stata verificata l’impossibilità di procedere all’annullamento dell’atto impugnato, deve valutare la possibilità di una mediazione sulla base dei seguenti presupposti:
– incertezza delle questioni controverse,
– grado di sostenibilità della pretesa,
– principio di economicità dell’azione amministrativa.

L’Ufficio può ritenere opportuno procedere al contraddittorio con il contribuente prima di formulare la proposta di mediazione. L’invito al contraddittorio non richiede il rispetto di forme particolari e può avvenire anche mediante posta elettronica ordinaria. L’esito del contraddittorio verrà descritto in un verbale. Al contraddittorio il contribuente può partecipare personalmente o tramite un proprio difensore al quale conferirà la procura. Il verbale di contraddittorio sarà sottoscritto dal contribuente, o dal suo difensore munito di procura, e dal dirigente o dal funzionario incaricato del contraddittorio.

L’accordo di mediazione si conclude normalmente mediante la sottoscrizione da parte dell’Ufficio e del contribuente di un atto contenente l’indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione e le modalità di versamento degli stessi importi. L’accordo può concludersi anche mediante sottoscrizione per accettazione della proposta di mediazione formulata da una delle parti, quando nella proposta siano espressi chiaramente gli elementi suddetti.

La mediazione si perfeziona con il versamento dell’intero importo dovuto, o della prima rata in caso di pagamento rateale, effettuato entro venti giorni dalla conclusione dell’accordo di mediazione. Nel caso di accordo di mediazione avente ad oggetto il rifiuto espresso o tacito di un rimborso, la mediazione si perfeziona con la conclusione del relativo accordo.

Il pagamento deve essere effettuato mediante il modello F24, anche tramite compensazione. Possono essere scomputate dalle somme dovute quelle già versate dal contribuente in esecuzione dell’atto impugnato.
 
Il versamento delle somme dovute a seguito del raggiungimento dell’accordo di mediazione può avvenire in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, si ha la decadenza dal beneficio della rateazione e si ha l’iscrizione a ruolo dell’intero importo residuo e di una sanzione pari al 60 % delle somme ancora dovute.

E’ stato specificato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate che, qualora il contribuente, per suo errore, effettui un pagamento lievemente inferiore a quello dovuto e provveda comunque successivamente a sanare tale errore, l’Ufficio valuterà l’opportunità di ritenere comunque valido il pagamento. Le stesse valutazioni dovranno essere effettuate dall’Amministr

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