Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con le note del 13 ottobre 2010, ha illustrato ed interpretato con precisione la disciplina delle incompatibilità nell’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, introdotta dall’art. 4 del D.Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005.
Nelle note è evidenziato come, rispetto alla formulazione previgente, che prevedeva due categorie di casi di incompatibilità, delle quali una legata alla mera assunzione di una qualità e l’altra legata al concreto esercizio dell’attività incompatibile, nell’attuale ordinamento i casi di incompatibilità si riferiscono esclusivamente alla seconda categoria. Infatti, la professione del commercialista ed esperto contabile è incompatibile in presenza di un concreto esercizio, anche non prevalente, nè abituale, delle professioni e delle attività richiamate nella norma. Inoltre, in virtù del comma 3 dell’art. 4, è prevista l’incompatibilità a carico di tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l’esercizio della libera professione.
Tutti i casi di incompatibilità operano, poi, rispetto all’esercizio concreto della professione di Dottore Commercialista e non con la mera assunzione della qualifica di Dottore Commercialista.
Le professioni e le attività riconosciute come incompatibili dalla norma sono: la professione di notaio e di giornalista professionista, l’attività di appaltatore di servizi pubblici, l’attività di concessionario della riscossione dei tributi, l’attività di promotore finanziario.
Inoltre, è incompatibile con l’esercizio della professione di Dottore Commercialista l’esercizio anche non prevalente, nè abituale, dell’attività di impresa, in nome proprio (imprenditore individuale) o altrui (imprenditore occulto) e per proprio conto (è esclusa, pertanto, l’incompatibilità in caso di mandato senza rappresentanza in cui l’attività viene svolta per conto altrui), di produzione di beni e servizi, intermediaria nella circolazione di beni e servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti.
Nelle note interpretative vengono individuate, a titolo esemplificativo, diverse ipotesi di incompatibilità o di compatibilità relative all’esercizio dell’attività di impresa.
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