Con Sentenza 8 marzo 2006, n. 4942, la Corte di Cassazione ha affermato che il provvedimento di sospensione della riscossione adottato dagli uffici delle Entrate non sospende anche il pagamento degli interessi di mora dovuti dal contribuente.
Questo è quanto disposto dall’art. 39 D.P.R. n. 602/1973 che, dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 46/1999, attribuisce il potere di sospensione del provvedimento di riscossione al Fisco e non più all’intendenza di Finanza.
Nella Sentenza la Corte afferma però anche che gli interessi di mora non sono computati relativamente al periodo di sospensione se il concessionario della riscossione ne fa espressa richiesta in sede di ricorso per Cassazione.
Fonte: www.seac.it
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