La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 19733 del 17 settembre 2010, si è pronunciata riguardo alla questione della nullità, in materia tributaria, della notifica dell’avviso di liquidazione in caso di omessa menzione, nell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stata effettuata la notifica, della qualità del consegnatario.
La Suprema Corte richiama una sua precedente pronuncia nella quale era stata affermato che deve ritenersi nulla la notifica dell’atto di appello a mezzo del servizio postale, nel caso in cui nella relazione di notifica sia stato indicato solo il nome del consegnatario e non anche il suo rapporto con il destinatario, a meno che l’appellante non deduca e dimostri la sussistenza, tra il consegnatario ed il destinatario, di uno dei rapporti richiesti dalla legge per la validità della notifica. La nullità, quindi, non dipende dall’assenza, nella relazione di notificazione, delle indicazioni che dimostrano l’osservanza delle disposizioni civilistiche che individuano le persone alle quali la copia dell’atto può essere consegnata, ma dipende dalla mancata prova dell’osservanza di quelle disposizioni.
In mancanza di specifiche indicazioni nell’avviso di ricevimento, l’osservanza delle disposizioni di legge può essere, infatti, dimostrata con ogni mezzo e solo in mancanza di tale prova, la notifica deve essere ritenuta nulla. Inoltre, la nullità deve essere dichiarata solo se il destinatario contesta specificamente che la persona alla quale la copia è stata consegnata non è legata a lui da nessuno dei rapporti richiesti dalla legge per la validità della notificazione. In mancanza di una contestazione specifica, la sussistenza di un rapporto tra consegnatario e destinatario che rientri tra quelli previsti dalla legge per la validità della notificazione deve ritenersi ammessa e non ha bisogno di essere provata.
Nel caso in questione, viene negata la nullità della notifica dell’avviso di liquidazione in quanto non solo nel procedimento d’appello è stato accertato che la persona alla quale era stata consegnata la copia dell’avviso era addetta alla casa della contribuente ed era a lei legata da un rapporto di servizio (domestica), ma la contribuente stessa non aveva mai contestato specificamente il fatto che la consegnataria fosse la sua domestica.
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