Con Sentenza 24 marzo 2010, n. 11279, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’imprenditore solo formale (prestanome) già condannato per bancarotta documentale, non risponde di bancarotta fraudolenta qualora abbia omesso di presentare la dichiarazione dei redditi.
Secondo i giudici, infatti, le dichiarazioni dei redditi fanno riferimento alla sola situazione tributaria dell’impresa e risultano rappresentative di dati contabili che non rendono possibile la ricostruzione del movimento degli affari.
Di conseguenza, la loro omessa presentazione non incide direttamente e immediatamente sulla rappresentazione contabile dei fatti di gestione.
Fonte: www.seac.it
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