Con Sentenza 15 gennaio 2007, n. 713, la Corte di Cassazione ha affermato che l’avviso di accertamento può essere valido anche se il nome del destinatario è errato.
Nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso a seguito di accertamento induttivo, indicando il nominativo del titolare di una impresa individuale anziché quello della sua ditta. Il contribuente lamentava il fatto che tale erronea indicazione facesse venir meno la certezza del destinatario dell’avviso di accertamento.
In merito al contenzioso in esame la Corte di Cassazione ha affermato un nuovo principio di diritto, in base al quale, nel caso di impresa individuale, l’obbligazione tributaria non fa capo all’impresa, bensì al suo titolare come persona fisica. In questo caso, l’erronea indicazione del destinatario è causa di nullità dell’avviso di accertamento solo se comporta incertezza assoluta sull’individuazione dell’imprenditore persona fisica.
Fonte: www.seac.it
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