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25 Ottobre 2010

L’imprenditore senza fissa dimora non può essere iscritto nel registro delle imprese

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Con Parere del 15 ottobre 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso riguardo ad un quesito posto dall’Ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio di Pordenone.

La questione riguarda la conformità alla disciplina che regola il registro delle imprese di una richiesta di iscrizione presentata da un imprenditore individuale che svolge attività di commercio elettronico e che ha posto come sede dell’impresa un indirizzo “virtuale”, indicato anche nella sua carta d’identità. Si tratta, infatti, di persona senza fissa dimora in possesso di una carta d’identità rilasciata dal Comune con l’indicazione, per una convenzione del Comune stesso, al posto dell’indirizzo di residenza (che manca), di una via che non esiste.

Nel Parere si è evidenziato come, nel caso in cui si accettasse un’iscrizione di questo tipo, si fornirebbe ai terzi un’informazione inattendibile, in quanto l’imprenditore sarebbe irreperibile. Inoltre, l’eventuale corrispondenza inviata all’impresa o al suo titolare dalla Camera di Commercio o da altro ente pubblico non potrebbe essere recapitata.

Infine, viene ricordato come l’irreperibilità dell’imprenditore può essere causa di cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese.  

Il Ministero dello Sviluppo Economico, concordando pienamente con le perplessità sollevate dall’Ufficio del registro delle imprese, ha affermato che la fattispecie in questione contrasta con le norme di legge e soprattutto con la loro ratio, e cioè quella di garantire la reperibilità dell’impresa e del suo titolare ai fini di notifiche, comunicazioni, richieste, ispezioni, ecc.

La richiesta di iscrizione deve, pertanto, essere rigettata.

 

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