Con Sentenza n. 103/2009, la CTR di Genova ha stabilito che i processi verbali di constatazione e gli accertamenti tributari devono essere sempre preceduti dall’invio al contribuente dell’invito al contraddittorio, pena la nullità dell’avviso notificato.
Secondo i giudici, l’Ufficio è obbligato a convocare il contribuente per l’instaurazione dell’accertamento con adesione, in quanto la natura del contraddittorio che si instaura con il contribuente è permettere alla stessa Amministrazione finanziaria una ragionata misurazione del presupposto impositivo.
Pertanto, in caso di omissione, considerato che si impedisce al contribuente di far valere le proprie motivazioni in sede precontenziosa, l’avviso di accertamento notificato è da ritenersi nullo.
Fonte: www.seac.it
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