Con Sentenza 9 dicembre 2009, n. 25699, la Corte di Cassazione si è espressa in tema di contenzioso, disponendo che l’avviso bonario può considerarsi sostitutivo a pieno titolo dell’avviso di accertamento e di liquidazione.
Nello specifico, la Corte ha dichiarato valida la comunicazione inoltrata dall’Amministrazione finanziaria nei confronti del contribuente, anche priva:
- della formale intimazione al pagamento;
- della dizione “avviso di liquidazione” o “avviso di accertamento”;
- dell’indicazione del termine o della forma da osservare ai fini dell’impugnazione;
- dell’indicazione della Commissione tributaria competente.
Fonte: www.seac.it
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