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17 Dicembre 2010

L’Agenzia delle Entrate fa il punto sulla disciplina del bonus tessile.

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L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 57 del 14 dicembre 2010, ha fatto il punto della situazione relativa all’agevolazione fiscale prevista dal Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari da parte delle imprese del settore tessile (vedi news letters Misterfisco del 20 settembre 2010 e del 29 novembre 2010). 

In particolare, nella Circolare sono state esaminate le modifiche apportate dalla Legge di conversione.

Si tratta, in primo luogo, dell’estensione del beneficio fiscale anche ai soggetti che svolgono, sia pur in modo non prevalente, attività produttive di reddito d’impresa classificabili nelle categorie della fabbricazione di articoli in pelle e simili e della fabbricazione di bottoni.

Inoltre, la Legge di conversione ha introdotto una limitazione territoriale: il valore degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo è, infatti, agevolabile solo se le attività medesime sono finalizzate alla realizzazione di campionari all’interno dell’Unione Europea. La limitazione territoriale vale esclusivamente per la fase di realizzazione del campionario e trova applicazione sia nel caso in cui il soggetto beneficiario realizzi in proprio il campionario, sia nel caso in cui commissioni la realizzazione del campionario a terzi.

Per i soggetti che erano individuati come beneficiari dell’agevolazione già dal Decreto Legge, la limitazione territoriale opera con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dal 26 maggio 2010, ossia dalla data in vigore della Legge di conversione. Per i soggetti ai quali il bonus tessile è stato esteso con la Legge di conversione, la limitazione territoriale opera con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009.    

La Legge di conversione ha, inoltre, sostituito il riferimento al rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di importanza minore con il riferimento al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti, dalla normativa comunitaria, per gli aiuti di importo limitato. A tal proposito, la nuova Comunicazione della Commissione Europea, resa nota il 2 dicembre 2010, stabilisce come termine ultimo per la concessione degli aiuti di importo limitato il 31 dicembre 2011. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che bisogna distinguere tra gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009 e non oltre il 31 dicembre 2010, che sono agevolabili in base al regime vigente, e quelli effettuati dai soggetti con periodo di imposta “a cavallo” dopo il 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso a quella data, agevolabili solo dopo il recepimento nell’ordinamento interno della nuova Comunicazione e l’autorizzazione della Commissione Europea.  

L’aiuto di Stato di importo limitato può essere applicato, a differenza dell’aiuto di importanza minore, anche alle imprese in difficoltà al momento dell’accesso all’agevolazione, purchè tale stato di difficoltà sia intervenuto dopo il 30 giugno 2008. 

Le imprese che hanno fruito di aiuti oggetto di un ordine di recupero pendente della Commissione Europea, in quanto trattasi di aiuti che sono stati dichiarati illegali ed incompatibili con il mercato comune, possono accedere all’agevolazione fiscale in questione solo se hanno rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti contestati. Inoltre, il limite massimo dell’importo dell’aiuto, per impresa, è rappresentato da 500.000 euro, nel periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.

L’Agenzia delle Entrate ha anche ribadito quanto comunicato con il proprio Provvedimento del 9 dicembre 2010, ossia la modifica, a seguito della nuova Comunicazione della Commissione Europea, del termine di presentazione delle domande per beneficiare del bonus tessile: non più il 20 gennaio 2011, ma il 31 dicembre 2010. L’Agenzia ha, altresì, reso noto che si è comunque attivata per richiedere una proroga del termine di presentazione delle domande.     

 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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