Con Risoluzione 7 aprile 2009, n. 98, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le domande di rimborso della tariffa attinente il servizio di depurazione delle acque, indebitamente versata nei Comuni privi di tale impianto, sono soggette all’applicazione dell’imposta di bollo di euro 14,62.
In particolare, la tariffa richiamata ha natura privatistica, in quanto corrispettivo dovuto dall’utente all’ente pubblico per il servizio di depurazione, e conseguentemente non può essere qualificato come tributo; a fronte di ciò, la relativa istanza di rimborso non potrà beneficiare dell’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo prevista invece per le istanze di rimborso di tributi.
Fonte: www.seac.it
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