L’Agenzia delle Entrate, in risposta ad una istanza di interpello riguardante il rimborso di diritti camerali non dovuti ed erroneamente versati, ha chiarito, con Risoluzione 26 gennaio 2007, n.13/E, che le domande di rimborso di tali somme sono esenti dall’imposta di bollo.
La decisione è stata motivata dal fatto che l’art. 5 della tabella B allegata al D.P.R. n. 642/1972, prevede espressamente l’esenzione dall’imposta di bollo delle istanze di rimborso (e di sospensione del pagamento) di qualsiasi tributo.
Questa norma deve applicarsi sia ai diritti camerali, la cui natura tributaria è stabilita dalla Sentenza della Corte di Cassazione 24 giugno 2005 n. 13549, sia ai diritti di segreteria CCIAA (diritti di copia, di visura, di rogito, ecc.) ai quali la Corte Costituzionale nella Sentenza n. 156 del 1990 ha attribuito natura di tributi.
Fonte: www.seac.it
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