Con Sentenza 22 febbraio 2010, n. 4077, la Corte Costituzionale ha stabilito che le iscrizioni ipotecarie sono nulle quando il valore del debito è inferiore agli 8.000 euro.
Secondo i giudici, l’iscrizione a ipoteca rappresenta un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare e, quindi, segue le relative regole operative; conseguentemente ai sensi dell’art. 76, D.P.R. n. 602/1973, l’agente della riscossione può iniziare l’espropriazione immobiliare nel caso in cui l’importo del credito sia superiore a euro 8.000.
Fonte: www.seac.it
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