Con Nota 17 gennaio 2007, prot. 549, il Ministero dello sviluppo economico ha stabilito che tra gli atti societari, previsti dall’art. 31, comma 2-quinques, Legge n. 340/2000, che i dottori commercialisti e ragionieri possono presentare telematicamente al registro imprese, rientrano tutti gli atti comunque riconducibili ad una società, compresi quelli riferiti ai soggetti che intrattengono rapporti organici con la società medesima.
Viene inoltre chiarito che, ai sensi del citato art. 31 e dell’art. 23, D.Lgs. n. 82/2005, non è più accettabile il deposito di pratiche firmate con il sistema della procura speciale e che la facoltà di attestazione della conformità all’originale della documentazione trasmessa debba essere limitata ai documenti di cui all’art. 2435 c.c. (bilancio e relative relazioni, verbale di approvazione,elenco soci, ecc.).
Fonte: www.seac.it
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