Con Sentenza n. 1124/2008, la Commissione Tributaria Provinciale di Torino, ha dichiarato nulla l’intimazione di pagamento consegnata dall’agente di riscossione qualora non contenga il nominativo del funzionario responsabile del procedimento ovvero altri elementi indispensabili come l’organo giurisdizionale o l’ufficio competente a cui rivolgersi.
La CTP, pertanto, ha esteso il principio di nullità a tutti gli atti consegnati al contribuente e non soltanto alle cartelle esattoriali sfornite dell’indicazione del responsabile consegnate a decorrere dal 1º giugno 2008 (principio introdotto dall’art. 36, comma 4-ter, D.L. n. 248/2007).
Fonte: www.seac.it
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