Con Circolare 24 febbraio 2009, n. 5, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti riguardo alle regole di presentazione delle istanze d’interpello dopo le modifiche introdotte dal D.L. n. 185/2008.
L’art. 16, comma 1, lett. a), D.L. n. 185/2008, ha previsto che la mancata comunicazione del parere da parte dell’Agenzia delle Entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio-assenso della soluzione prospettata nell’istanza dal contribuente stesso.
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che le nuove disposizioni dettate dall’art. 16, D.L. n. 185/2008, si applicano sia alle istanze d’interpello antielusivo presentate dal 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del D.L. n. 185/2008) sia alle istanze presentate prima del 29 novembre 2008 per le quali, in tale data, ancora non era scaduto il termine dei 60 giorni previsto per la risposta da parte dell’Agenzia.
Diversamente, è escluso l’effetto del silenzio-assenso per le istanze presentate prima del 30 settembre 2008.
Fonte: www.seac.it
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