E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2008, n. 35, il Comunicato con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fissato il tasso d’interesse da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. Il nuovo tasso è stato fissato al 4,20% “al netto della maggiorazione del 7%“, da cui deriva un saggio effettivo pari al 11,20%.
Si ricorda che per i “prodotti alimentari deteriorabili” la maggiorazione è pari al 9%; pertanto, l’interesse di mora sul ritardo di pagamenti relativi a tali prodotti ammonterà al 13,20%.
La nuova misura ha valenza per la determinazione delle more nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 30 giugno 2008.
Fonte: www.seac.it
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