NULL
Altre Novità
2 Dicembre 2006

Interessi anatocistici: Sentenza della Corte di Cassazione

Scarica il pdf

Con Sentenza 24 novembre 2006, n. 24992, la Corte di Cassazione si è espressa in merito al dovere del fisco di riconoscere gli interessi anatocistici per un rimborso pagato in ritardo.

La suprema corte ha riformato la decisione del tribunale di secondo grado, negando l’anatocismo, motivando che la fonte degli interessi risiede in un mero ritardo nell’esecuzione dei rimborsi e che per essi il giudice avrebbe dovuto predisporre subito l’atto di riscossione.

Con tale Sentenza si sancisce, dunque, che gli interessi “maturati” su un rimborso non producono mai ulteriori interessi e ciò vale retroattivamente, cioè già da prima dell’entrata in vigore della Legge n. 248/2006.

Fonte:  www.seac.it

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
16 Maggio 2025
Fondo per il sostegno ai proprietari di animali d’affezione e spese veterinarie: in cosa consiste il Fondo?

Il “Fondo per il sostegno ai proprietari di animali d’affezione”, introdotto...

16 Maggio 2025
Art Bonus e diritto di superficie: quando la cultura fa la differenza

Per accedere all’Art bonus, non basta che un bene sia pubblico o abbia più di 70...

16 Maggio 2025
Nuove imprese giovanili agricole: disponibili i codici tributo

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 31/E del 28 aprile 2025, ha istituito...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto