Con Sentenza 24 novembre 2006, n. 24992, la Corte di Cassazione si è espressa in merito al dovere del fisco di riconoscere gli interessi anatocistici per un rimborso pagato in ritardo.
La suprema corte ha riformato la decisione del tribunale di secondo grado, negando l’anatocismo, motivando che la fonte degli interessi risiede in un mero ritardo nell’esecuzione dei rimborsi e che per essi il giudice avrebbe dovuto predisporre subito l’atto di riscossione.
Con tale Sentenza si sancisce, dunque, che gli interessi “maturati” su un rimborso non producono mai ulteriori interessi e ciò vale retroattivamente, cioè già da prima dell’entrata in vigore della Legge n. 248/2006.
Fonte: www.seac.it
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