Con Risoluzione 20 ottobre 2008, n. 392, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, la concessione in uso a titolo oneroso di immobile facente parte del patrimonio indisponibile della Regione nei confronti dello Stato, è soggetta ad imposta di registro con applicazione dell’aliquota proporzionale del 2% (art. 5 della Tariffa, parte prima, TUR).
Secondo l’Amministrazione finanziaria, inoltre, quando una delle parti del contratto è rappresentata dallo Stato, obbligata in via esclusiva al pagamento dell’intera imposta di registro è la Regione concedente, ai sensi dell’art. 57, comma 7, TUR.
Infine, su tali tipologie di contratti l’imposta di bollo non è dovuta (art. 16, tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972).
Fonte: www.seac.it
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