Con Sentenza 8 settembre 2008, n. 22572, la Corte di Cassazione, in applicazione delle disposizioni contenute all’articolo 5, D.Lgs n. 507/1993, ha stabilito l’obbligo per gli studi professionali di pagare l’imposta sulla pubblicità per le targhe esposte in un luogo aperto al pubblico.
La sezione tributaria, nel motivare la propria decisione, ha chiarito che l’esenzione da tale imposta è prevista esclusivamente per le targhe la cui dimensione non superi i trecento centimetri quadrati o che individuino enti che non perseguono scopo di lucro o che siano obbligatorie per legge.
Fonte: www.seac.it
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