NULL
Altre Novità
20 Ottobre 2007

Imposta sulla pubblicità dovuta se avviso di rettifica

Scarica il pdf

Con Sentenza 5 ottobre 2007, n. 20868, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla portata dell’art. 10, D.Lgs. n. 507/1993 che dispone la possibilità per il Comune di procedere a rettifica o accertamento d’ufficio dell’importo dovuto a titolo di imposta sulla pubblicità.

Secondo la Corte, tale norma dispone che qualora il contribuente abbia presentato la dichiarazione, l’imposta deve essere pagata anche se ha ricevuto solamente un avviso di rettifica della dichiarazione (perché ritenuta infedele); in caso di mancata presentazione, invece, deve essergli notificato l’avviso di accertamento.

Fonte:  www.seac.it

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
26 Giugno 2025
Il Decreto Fiscale 2025 è ufficialmente in vigore

Entrata in vigore e pubblicazioneÈ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del...

26 Giugno 2025
Anc: Pec amministratori, il termine non esiste, pertanto non può esserci proroga

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell'Associazione Nazionale...

26 Giugno 2025
Bonus edilizi 2025: chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate

Il 19 giugno 2025 l’Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare n. 8, firmata dal...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto