Con Sentenza n. 101/20/06 la CTR Lazio ha statuito che l’imposta sulla pubblicità è dovuta solamente in riferimento all’effettiva esposizione del messaggio pubblicitario e non alla semplice disponibilità degli impianti pubblicitari.
In sede di contenzioso il Comune richiedeva la maggior imposta dovuta facendo riferimento ad alcune precedenti pronunce della Cassazione in base alle quali presupposto del tributo è la semplice disponibilità del mezzo pubblicitario e non l’effettiva utilizzazione.
La Commissione tributaria rileva che tali sentenze fanno riferimento a contenziosi sorti prima del 2001, cioè prima dell’entrata in vigore della Legge n. 388/2000, modificativa del D.Lgs. n. 507/1993. In base a tali modifiche, a decorrere dal 1º gennaio 2001, la pubblicità mediante affissione diretta sconta un’imposta in base all’effettivo utilizzo dello spazio pubblicitario.
Fonte: www.seac.it
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