NULL
Altre Novità
10 Marzo 2007

Imposta sulla pubblicità dovuta in base all’utilizzo

Scarica il pdf

Con Sentenza n. 101/20/06 la CTR Lazio ha statuito che l’imposta sulla pubblicità è dovuta solamente in riferimento all’effettiva esposizione del messaggio pubblicitario e non alla semplice disponibilità degli impianti pubblicitari.

In sede di contenzioso il Comune richiedeva la maggior imposta dovuta facendo riferimento ad alcune precedenti pronunce della Cassazione in base alle quali presupposto del tributo è la semplice disponibilità del mezzo pubblicitario e non l’effettiva utilizzazione.

La Commissione tributaria rileva che tali sentenze fanno riferimento a contenziosi sorti prima del 2001, cioè prima dell’entrata in vigore della Legge n. 388/2000, modificativa del D.Lgs. n. 507/1993. In base a tali modifiche, a decorrere dal 1º gennaio 2001, la pubblicità mediante affissione diretta sconta un’imposta in base all’effettivo utilizzo dello spazio pubblicitario.

Fonte:  www.seac.it

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
11 Luglio 2025
Concordato preventivo biennale 2025-2026: come aderire, novità e istruzioni

Cos'è il concordato preventivo biennale (CPB)? Il Concordato Preventivo Biennale...

11 Luglio 2025
La riforma del lavoro autonomo

Il lavoro autonomo è definito, dall’art. 2222 del c.c., come una prestazione che...

11 Luglio 2025
Oro e anagrafe dei rapporti finanziari: novità e chiarimenti

L'Agenzia delle Entrate ha fornito nuove precisazioni sull’obbligo, da parte degli...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto