Con Risoluzione 22 ottobre 2009, n. 261, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il termine di versamento dell’imposta sostituiva del 20% sulle operazioni a premio è fissato al sedicesimo giorno del mese successivo al pagamento del corrispettivo o, se precedente, alla data di emissione della fattura, così come previsto per le operazioni IVA.
Posto il divieto di interpretazione analogica delle norme tributarie, in questo caso è invece necessario ricorrere all’analogia a fronte dell’alternatività tra IVA ed imposta sostitutiva: per le operazioni a premio, essendo i beni ed i servizi offerti non imponibili ai fini IVA, è applicata, infatti, un’imposta sostitutiva.
Fonte: www.seac.it
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