NULL
Altre Novità
23 Ottobre 2009

Imposta sostitutiva al 16 del mese successivo per le operazioni a premio: Risoluzione delle Entrate

Scarica il pdf

Con Risoluzione 22 ottobre 2009, n. 261, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il termine di versamento dell’imposta sostituiva del 20% sulle operazioni a premio è fissato al sedicesimo giorno del mese successivo al pagamento del corrispettivo o, se precedente, alla data di emissione della fattura, così come previsto per le operazioni IVA.

Posto il divieto di interpretazione analogica delle norme tributarie, in questo caso è invece necessario ricorrere all’analogia a fronte dell’alternatività tra IVA ed imposta sostitutiva: per le operazioni a premio, essendo i beni ed i servizi offerti non imponibili ai fini IVA, è applicata, infatti, un’imposta sostitutiva.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
8 Novembre 2024
Sono un lavoratore dipendente posso aprire Partita IVA?

Uno dei dubbi può ricorrenti è il seguente: “Si può esercitare in modo...

8 Novembre 2024
Supporto Formazione e Lavoro (SFL)

Il Supporto Formazione e Lavoro (SFL) è una misura di aiuto, messa a disposizione,...

8 Novembre 2024
Cessioni di energia e reverse charge

Il meccanismo di inversione contabile dell'IVA, noto anche come "reverse charge", per le...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto