Con Sentenza 18 novembre 2008, n. 27439, la Corte di Cassazione, in disaccordo con la decisione della CTR Sicilia, ha stabilito che in sede di liquidazione per scioglimento di società di persone per mancata ricostituzione della pluralità di soci, il trasferimento di immobili sociali al socio superstite è un atto di trasferimento a tutti gli effetti ed è pertanto assoggettato all’aliquota piena per l’imposta di registro.
La Corte ha al riguardo precisato che le società di persone hanno una propria autonomia patrimoniale rispetto a quello dei soci.
Fonte: www.seac.it
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