Con Sentenza 18 marzo 2009, n. 6515, la Corte di Cassazione, in riferimento ad un immobile non ancora iscritto in catasto, ha stabilito che nel caso in cui un contribuente decida di avvalersi del criterio di valutazione automatica, la maggiore imposta liquidata dall’Amministrazione finanziaria a seguito dell’attribuzione della rendita catastale ha natura di imposta complementare.
Pertanto, anche il termine di decadenza, ai fini della notifica dell’avviso di liquidazione, è soggetto a sospensione (art. 76, D.P.R. n. 131/1986).
Fonte: www.seac.it
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale