Con Sentenza 2 ottobre 2009, n. 21144, la Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini della corretta individuazione della base imponibile ai fini dell’imposta di registro, quest’ultima non si applica sul valore automatico catastale ma sul valore dichiarato nell’atto.
Infatti, l’art. 52, comma 4, D.P.R. n. 131/1986 non individua una base imponibile diversa dal valore venale del bene, ma stabilisce una mera preclusione al potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria, qualora nell’atto venga indicato almeno un valore non inferiore a quello ottenibile con il procedimento di valutazione “automatica”.
Ne deriva che, qualora il contribuente indichi un valore superiore, non può poi legittimamente richiedere che l’imposta venga commisurata al valore individuabile attraverso il procedimento automatico predetto.
Fonte: www.seac.it
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