Con Risoluzione 27 marzo 2008, n. 109, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello concernente l’interpretazione dell’articolo 21-bis della tabella allegata al DPR n. 642/1972, ha fornito chiarimenti in merito all’esenzione dell’imposta di bollo per l’istanza di risarcimento danni causati da animali selvatici alle coltivazioni.
L’Amministrazione finanziaria ha spiegato che l’esenzione dall’imposta di bollo in caso di presentazione di istanza di risarcimento per i danni causati da fauna selvatica opera nei confronti dei produttori agricoli che lamentino pregiudizio alle attività agro-forestali o zootecniche esercitate.
Riguardo a quanto sopra specificato, si evidenzia che l’Agenzia si era già espressa in due precedenti risoluzioni n. 101, luglio 2001 e n. 291, 9 settembre 2002.
Fonte: www.seac.it
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