Con Risoluzione 12 maggio 2008, n. 193, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello proposto dalla Regione Veneto in merito all’interpretazione del D.P.R. n. 642/1972 nell’ambito della promozione dello sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva, si è espressa a favore dell’assoggettamento all’imposta di bollo (euro 14,62) delle domande sottoposte da “. Talune categorie di soggetti in condizioni di oggettivo disagio previdenziale .“ per ottenere il contributo una tantum che varia da 200 a 400 euro.
L’Amministrazione finanziaria ha infatti chiarito che le domande di concessione di tali contributi non sono sollevate da imposta di bollo, in quanto i soggetti legittimati ad avanzare tale richiesta si trovano in un’oggettiva condizione di disagio previdenziale non assimilabile ad uno stato di indigenza tale da risultare rilevante al fine del riconoscimento del beneficio esentativo in materia di imposta di bollo.
Fonte: www.seac.it
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