Con Risoluzione 6 ottobre 2008, n. 371, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un’istanza proposta dall’Associazione bancaria Italiana (ABI), ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo da parte delle imprese bancarie con riguardo alla tenuta del libro giornale “sintetico” su supporto informatico.
L’Amministrazione finanziaria ha, infatti, precisato che ai fini della corretta applicazione dell’articolo 16, punto 1, lett. a) della Tariffa, parte prima, annessa al DPR n. 642/1972, tale imposta è dovuta per le registrazioni o frazioni di esse effettuate nel libro giornale o nel libro degli inventari o in un registro bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 C.c..
Il presupposto impositivo ricorre a proposito delle registrazioni presenti nel libro giornale, anche nel caso in cui siano riprese all’interno di libri sezionali per esigenze di sistematicità della rappresentazione contabile. Invece, non sono soggette all’imposta di bollo le diverse scritture contabili sistematiche, tenute con modalità e secondo fini diversi da quelli propri del libro giornale (quali, ad esempio, le c.d. scritture ausiliarie), anche se definite come “sezionali del libro giornale”.
Fonte: www.seac.it
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