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12 Novembre 2010

Il doppio lavoro non rende di per sé inattendibile l’accertamento mediante parametri

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La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 19957 del 21 settembre 2010, ha rigettato i motivi di impugnazione sollevati da un ingegnere avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva sostenuto la legittimità dell’atto di accertamento di maggiori compensi per attività professionale posto in essere dall’Amministrazione finanziaria, sulla base dei parametri di cui ai D.P.C.M. del 29 gennaio 1996 e successive modificazioni.

Nel caso in questione il professionista contestava, in particolare, che la Commissione non aveva dato il corretto rilievo alla circostanza del contemporaneo esercizio dell’attività dipendente di insegnante, circostanza che avrebbe reso inattendibili le risultanze dell’accertamento effettuato mediante l’applicazione dei parametri.

La Corte di Cassazione ha riconosciuto, invece, la correttezza del ragionamento della Commissione secondo la quale il tempo dedicato dal contribuente al lavoro autonomo non incide direttamente sulla determinazione dei ricavi ed il contemporaneo esercizio di due attività non può costituire da solo motivo sufficiente per disattendere le conclusioni dell’Amministrazione finanziaria. Ciò che rileva, secondo la Suprema Corte, è la prova, che comunque è a carico del contribuente, che il tempo impiegato nell’esercizio dell’attività di lavoro dipendente incide sulla redditività dell’attività autonoma concretamente (e non semplicemente in astratto). Devono, quindi, essere indicati gli orari, i tempi di esecuzione di ogni singola prestazione, l’impegno temporale complessivo dell’occupazione alternativa, gli impegni professionali rifiutati o resi impossibili per carenza di tempo disponibile.

In conclusione: “La prova di una concreta diminuzione di capacità reddituale della libera professione in forza della duplice attività non è a carico della Amministrazione Finanziaria, ma del contribuente, il quale può adempiere all’onere anche con presunzioni, allegando tuttavia i dati necessari a sostegno dell’assunto”.   

    

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