Con Sentenza 7 giugno 2006, n. 13334, la Corte di Cassazione ha affermato che ai fini ICI, diversamente che per le imposte dirette, conta solo il requisito della ruralità del fabbricato e non anche quello soggettivo di imprenditore agricolo.
Secondo la Corte, per l’applicazione dell’ICI occorre fare riferimento alla normativa base contenuta nell’art. 7, D.Lgs. n. 504/1992 e dall’art. 9, comma 3, D.L. n. 557/1993, convertito in Legge n. 133/1994. In base a tali disposizioni sono espressamente esonerati i fabbricati oggettivamente strumentali all’attività agricola nonché i terreni situati in aree montane e collinari: non c’è, al contrario, nessun riferimento al requisito soggettivo.
Fonte: www.seac.it
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