La Commissione tributaria regionale del Lazio, con Sentenza n. 85/7/05, depositata il 7 luglio 2005, ha stabilito che il diritto del contribuente al rimborso della differenza di imposta derivante dall’attribuzione definitiva della rendita catastale rispetto alla rendita provvisoria utilizzata per la liquidazione dell’ICI, non è soggetto a decadenza.
La decadenza dal diritto al rimborso non è infatti prevista da nessuna norma, mentre il Comune, una volta che la rendita è stata definitivamente attribuita, deve procedere alla liquidazione delle differenze riscontrate. In caso di inattività delle parti trova applicazione l’ordinario termine di prescrizione decennale, con decorrenza dall’acquisizione in catasto della rendita definitivamente attribuita.
Fonte: www.seac.it