NULL
Altre Novità
14 Gennaio 2006

Gruppi societari: deduzione delle perdite subite in altro Stato membro

Scarica il pdf

Con Sentenza 13 dicembre 2005, relativa al procedimento C-446/03, la Corte di Giustizia UE fornisce chiarimenti in merito alla deducibilità dal reddito della società controllante delle perdite subite da una società controllata residente in Stato membro diverso.

In linea di principio, l’esclusione della possibilità di dedurre tali perdite non è contrario al principio comunitario della libertà di stabilimento, tuttavia, quando le medesime perdite non sono dedotte nel Paese membro di residenza della controllata (ad esempio, per cessazione dell’attività o per cessione a un terzo che non si avvale delle perdite pregresse della società acquistata), una simile limitazione, contenuta nell’ordinamento nazionale, si pone in contrasto con gli artt. 43 e 48 CE.

Fonte:  www.seac.it

 

Articoli correlati
5 Settembre 2025
Apertura Partita IVA per Instagram Influencer non fake: tasse, costi e come fare

Nell’era digitale molti giovani e meno giovani decidono di mettersi in proprio...

5 Settembre 2025
Tasse universitarie e pagamento tassa concorsuale Dottorati: ecco l’elenco delle spese detraibili

Una delle voci detraibili più rilevanti nella dichiarazione dei redditi è...

5 Settembre 2025
Bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e responsabilità degli amministratori

In questa guida oltre ad analizzare le ultime novità introdotte in merito alla...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto








    NULL
    Novità Irpef - Ires

    Gruppi societari: deduzione delle perdite subite in altro Stato membro

    Scarica il pdf

    Con Sentenza 13 dicembre 2005, relativa al procedimento C-446/03, la Corte di Giustizia UE fornisce chiarimenti in merito alla deducibilità dal reddito della società controllante delle perdite subite da una società controllata residente in Stato membro diverso.

    In linea di principio, l’esclusione della possibilità di dedurre tali perdite non è contrario al principio comunitario della libertà di stabilimento, tuttavia, quando le medesime perdite non sono dedotte nel Paese membro di residenza della controllata (ad esempio, per cessazione dell’attività o per cessione a un terzo che non si avvale delle perdite pregresse della società acquistata), una simile limitazione, contenuta nell’ordinamento nazionale, si pone in contrasto con gli artt. 43 e 48 CE.

    Fonte:  www.seac.it

     

    Articoli correlati
    5 Settembre 2025
    Apertura Partita IVA per Instagram Influencer non fake: tasse, costi e come fare

    Nell’era digitale molti giovani e meno giovani decidono di mettersi in proprio...

    5 Settembre 2025
    Tasse universitarie e pagamento tassa concorsuale Dottorati: ecco l’elenco delle spese detraibili

    Una delle voci detraibili più rilevanti nella dichiarazione dei redditi è...

    5 Settembre 2025
    Bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e responsabilità degli amministratori

    In questa guida oltre ad analizzare le ultime novità introdotte in merito alla...

    Affidati ad un professionista
    Richiedi una consulenza con un nostro esperto