NULL
Altre Novità
14 Gennaio 2006

Gruppi societari: deduzione delle perdite subite in altro Stato membro

Scarica il pdf

Con Sentenza 13 dicembre 2005, relativa al procedimento C-446/03, la Corte di Giustizia UE fornisce chiarimenti in merito alla deducibilità dal reddito della società controllante delle perdite subite da una società controllata residente in Stato membro diverso.

In linea di principio, l’esclusione della possibilità di dedurre tali perdite non è contrario al principio comunitario della libertà di stabilimento, tuttavia, quando le medesime perdite non sono dedotte nel Paese membro di residenza della controllata (ad esempio, per cessazione dell’attività o per cessione a un terzo che non si avvale delle perdite pregresse della società acquistata), una simile limitazione, contenuta nell’ordinamento nazionale, si pone in contrasto con gli artt. 43 e 48 CE.

Fonte:  www.seac.it

 

Articoli correlati
20 Marzo 2026
Partita IVA per Amministratore Condominiale: ecco cosa sapere

Una guida fiscale sull’apertura e sulla gestione della Partita IVA per Amministratore...

20 Marzo 2026
Codice Ateco per Rider: guida fiscale completa

Quale Codice Ateco scegliere per esercitare l’attività di Rider? Il presente saggio...

20 Marzo 2026
Valori bollati acquistati in contanti: limiti e specifiche

...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto








    NULL
    Novità Irpef - Ires

    Gruppi societari: deduzione delle perdite subite in altro Stato membro

    Scarica il pdf

    Con Sentenza 13 dicembre 2005, relativa al procedimento C-446/03, la Corte di Giustizia UE fornisce chiarimenti in merito alla deducibilità dal reddito della società controllante delle perdite subite da una società controllata residente in Stato membro diverso.

    In linea di principio, l’esclusione della possibilità di dedurre tali perdite non è contrario al principio comunitario della libertà di stabilimento, tuttavia, quando le medesime perdite non sono dedotte nel Paese membro di residenza della controllata (ad esempio, per cessazione dell’attività o per cessione a un terzo che non si avvale delle perdite pregresse della società acquistata), una simile limitazione, contenuta nell’ordinamento nazionale, si pone in contrasto con gli artt. 43 e 48 CE.

    Fonte:  www.seac.it

     

    Articoli correlati
    20 Marzo 2026
    Partita IVA per Amministratore Condominiale: ecco cosa sapere

    Una guida fiscale sull’apertura e sulla gestione della Partita IVA per Amministratore...

    20 Marzo 2026
    Codice Ateco per Rider: guida fiscale completa

    Quale Codice Ateco scegliere per esercitare l’attività di Rider? Il presente saggio...

    20 Marzo 2026
    Valori bollati acquistati in contanti: limiti e specifiche

    ...

    Affidati ad un professionista
    Richiedi una consulenza con un nostro esperto